Il DM 12/4/19 ha stabilito che dal 20 ottobre 2019, il Codice di prevenzione incendi dovrà essere obbligatoriamente applicato alle suddette attività(fatti salvi alcuni casi di adeguamento/ampliamento delle attività esistenti al 18/08/2015).
Il decreto a partire dal 20/10/19 estende l'applicazione alle attività n.19,20,21,22,23,24,25,26,73.
La possibilità di applicare le vecchie regole tecniche di prevenzione incendi rimarrà per le seguenti attività: n.66 strutture alberghiere escluse strutture turistico-ricettive all'aperto e ai rifugi alpini, n.67 scuole esclusi gli asilo nido, n.69, n.71, n.75.